Con Sentenza dell’11 luglio 2023 n. 30150, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in merito alla esimente di responsabilità in favore del genitore gravato dall’onere di versamento del mantenimento in favore dei figli.
In particolare, l’art. 570-bis c.p. punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
In particolare. La Supra Corte ha ribadito che, anche in presenza di un accordo tra le parti (genitori), la responsabilità penale permane in capo al genitore inadempiente.
Le motivazioni riprese dalla Cassazione sono diverse.
Innanzitutto, la transazione tra genitori rappresenta una libera autonomia civilistica tra le parti, ma non può inficiare l’interesse del minorenne. Il principio, di natura civilistica, ma che ha importanti risvolti sulla responsabilità penale, si fonda sul presupposto per cui le disposizioni che si rivelino direttamente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico. La tutela insita nell’art. 570 c.p., così come nell’art. 570-bis c.p., infatti, mira a tutela un interesse pubblico (tutela del minorenne), che non è nella disponibilità genitoriale, ma è tutelato dal sistema giudiziario della Pubblica Autorità.
In secondo luogo, il principio, connesso, in questo caso al solo art. 570 c.p., vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio. In tal caso, a fronte di un provvedimento giudiziale che dispone una somma da versare da parte di un genitore un favore del minore – seppur a mani dell’altro genitore – in favore del mantenimento del figlio, la sottoscrizione di un accordo a latere della procedura, non ha alcun valore ai fini dell’esimente di responsabilità del genitore imputato.
Sotto altro profilo, la responsabilità penale del genitore gravato dal mantenimento del figlio non è esclusa dalla sottoscrizione di un accordo privato tar genitori, perché esso, sotto il profilo penale, compromette l’interesse morale e materiale della prole.
In sostanza, il principio sostanziale dell’art. 570 c.p. 8così come dell’art. 570-bis c.p.) si fonda sul principio penalisti per il quale nessun accordo potrà mai far venir meno l’integrazione del reato allorché la condotta omissiva abbia in concreto fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, risultato che rende indifferente la previsione di accordi negoziali tra le parti o provvedimenti del giudice che ne definisce i contorni.
In definitiva, il reato di cui all’art. 570-bis c.p. (già 570 c.p.) è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza.